STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 5 dicembre 2025
OGGETTO: Novità del decreto sicurezza.
Spettabile Azienda,
con il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (Decreto Sicurezza), pubblicato nella G.U. 31 ottobre 2025, n. 254, il Governo è intervenuto in modo organico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione verso il sistema dei controlli, della vigilanza e delle responsabilità lungo le filiere degli appalti e dei subappalti. Parallelamente, il decreto aggancia sempre di più le politiche del lavoro e della sicurezza alle nuove infrastrutture digitali pubbliche, in particolare al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Di seguito si riepilogano le principali novità.
Art. 1 – Nuova oscillazione INAIL e revisione dei contributi in agricoltura
L’art. 1 del decreto affida all’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un doppio mandato:
− revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 38/2000, con finalità esplicita di «incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e premiare i datori di lavoro virtuosi», nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria;
− revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del T.U. n. 1124/1965, sempre con attenzione all’equilibrio del sistema.
Sono escluse dal bonus per andamento infortunistico le imprese che, negli ultimi 2 anni, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro; l’Autorità giudiziaria viene espressamente chiamata a comunicare tempestivamente all’INAIL tali sentenze, anche con modalità informatiche; un ulteriore decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con Giustizia ed Economia, su proposta dell’INAIL, definirà le modalità attuative.
Art. 3 – Appalti, badge di cantiere e patente a crediti
L’art. 3, comma 1, interviene sull’art. 29, comma 7, D.L. n. 19/2024 (PNRR), stabilendo che nella programmazione della propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato di regolarità, l’INL deve disporre prioritariamente controlli sui datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato.
Il comma 2 estende e rafforza l’obbligo della tessera di riconoscimento nei cantieri (art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008) e negli «ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato» che saranno individuati con decreto.
Le imprese in appalto e subappalto, nei cantieri edili e nei successivi ambiti ad alto rischio, devono fornire ai lavoratori una tessera che:
− riporti gli elementi identificativi del dipendente;
− sia dotata di codice univoco anticontraffazione ex art. 5, L. n. 136/2010;
− sia disponibile anche in modalità digitale, tramite strumenti interoperabili con la piattaforma SIISL.
Per i lavoratori assunti sulla base di offerte di lavoro pubblicate tramite SIISL, la tessera digitale viene prodotta automaticamente e precompilata, con integrazioni a cura del datore di lavoro.
Ulteriori caratteristiche e misure di controllo (anche tecnologiche) saranno definite dal decreto attuativo (comma 3), che dovrà:
− individuare le informazioni trattate;
− disciplinare misure di monitoraggio dei flussi di manodopera;
− definire le modalità di impiego delle tecnologie nel controllo accessi e presenza in cantiere.
Il comma 4 interviene direttamente sul D.Lgs. n. 81/2008, articolo 27 e allegato I-bis, rafforzando il sistema della patente a crediti:
− si introduce il nuovo comma 7-bis, che disciplina le decurtazioni di crediti per le violazioni elencate al n. 21 dell’allegato I-bis, agganciandole alla notifica del verbale di accertamento;
− l’INL può utilizzare anche le informazioni del Portale nazionale del sommerso (PNS) per gestire le decurtazioni;
− viene rafforzata la cooperazione con le procure, che dovranno trasmettere tempestivamente le informazioni utili all’adozione dei provvedimenti di sospensione (comma 8, come modificato);
− aumenta da 6.000 a 12.000 euro la sanzione di cui al comma 11.
L’allegato I-bis è poi ristrutturato:
− il n. 21 viene riscritto (mantenendo il focus su lavoro “nero” e gravi irregolarità);
− i nn. 22 e 23 sono soppressi;
− il n. 24 viene coordinato in modo da riferirsi solo alla condotta di cui al n. 21.
Le decurtazioni derivanti dalle nuove regole si applicano agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, mentre per le violazioni pregresse continuano a valere le vecchie soglie.
Art. 13 - Domicilio digitale personale degli amministratori
Viene modificato dall’art. 13 l’art. 5, D.L. n. 179/2012:
− il domicilio digitale non riguarda più genericamente «gli amministratori», ma in modo specifico l’amministratore unico, l’amministratore delegato e, in mancanza, il presidente del CdA;
− il domicilio digitale di questi soggetti non può coincidere con quello dell’impresa;
− le imprese già iscritte al Registro imprese devono comunicarne uno entro il 31 dicembre 2025 e, comunque, all’atto del conferimento o rinnovo dell’incarico;
− in caso di mancata comunicazione si applica il regime sanzionatorio sull’assenza di domicilio digitale.
Art. 14 – Il SIISL al centro di incentivi, trasparenza e sicurezza
Dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro privati che intendono fruire di benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche per nuove assunzioni devono pubblicare la posizione di lavoro sul SIISL.
Le comunicazioni obbligatorie (UNILAV, ecc.) potranno, inoltre, essere effettuate anche tramite SIISL. Le Agenzie per il lavoro:
− sono obbligate a pubblicare sul SIISL tutte le posizioni che gestiscono;
− possono accedere alla piattaforma per individuare candidati idonei.
Art. 17 – Sorveglianza sanitaria, tempi di visita e promozione della salute
L’art. 17 modifica l’art. 20, comma 2, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008, dove si specifica che i controlli sanitari ai quali il lavoratore è tenuto devono essere computati nell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli effettuati in fase preassuntiva.
Inoltre, al medico competente viene attribuito un ruolo più esplicito nella prevenzione oncologica:
− deve fornire informazioni sui programmi di screening, promuovendone l’adesione;
− può avvalersi di campagne informative promosse dal Ministero della Salute.
Viene introdotta, tra le visite previste dall’art. 41, una nuova tipologia (lett. e-quater): visita medica, prima o durante il turno, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti/psicotrope, limitata alle attività lavorative ad elevato rischio infortuni, individuate dalla normativa su alcol e sostanze (Legge n. 125/2001 e D.P.R. n. 309/1990) e successive declinazioni.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
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